Insinuazione delle Casse Edili
Contributi ed accantonamenti nel passivo fallimentare
Con sentenza n.20390 del 25/8/2017, la Cassazione, Prima Sezione Civile, ha ribadito che sui contributi dovuti alle Casse Edili non spetta il privilegio ex art.2751-bis n.1 del cod. civ.
Come correttamente argomentato dagli ermellini, i contributi dovuti alle casse edili non costituiscono, neanche indirettamente, parte della retribuzione del lavoratore, pertanto ad essi non spetta il privilegio anzidetto, ma, trattandosi di contributi sindacali, vanno ammessi al chirografo.
Quanto sopra, a differenza degli accantonamenti dovuti alle stesse casse edili a titolo di 13ma, ferie e A.P.E., ed eventualmente dei contributi e del TFR dovuti al Prevedi, che invece, senza alcun dubbio, godono del privilegio di maggior grado.
La Cassazione ha poi ribadito la necessità che l’insinuazione distingua le somme dovute a titolo di accantonamenti da quelle dovute a titolo di contributi; nel caso oggetto della sentenza, la Cassazione ha infatti riconosciuto la legittimità dell’operato del curatore fallimentare, il quale, a fronte di una insinuazione della Casse Edile che presentava una somma totale e indistinta tra accantonamenti e contributi, ha ammesso l’intera somma al chirografo.