Distacco Lavoratore nell’Unione Europea
Un nuovo capitolo nella lotta al dumping sociale all’interno della Comunità Europea
Con sentenza C-359/16, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto legittimo il disconoscimento dei certificati previdenziali di distacco europeo (per l’Italia, modello A1), quando emerga l’esistenza di appalti o subappalti fraudolenti.
Nel caso oggetto della sentenza, alcuni lavoratori del settore edile, di nazionalità bulgara e alle dipendenze di una società bulgara, erano distaccati in Belgio per svolgervi dei lavori, sulla base di un contratto di appalto tra il committente belga e la società appaltatrice bulgara. I lavoratori erano dotati di regolari certificati di distacco europeo, emessi ai sensi dei Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009, in virtù dei quali versavano i contributi all’ente di previdenza bulgaro anche quando impiegati in Belgio.
L’ente ispettivo belga, ritenendo che la società distaccante bulgara fosse un ente meramente fittizio (in quanto non svolgeva alcun tipo di attività in Bulgaria, limitandosi invece ad assumere lavoratori per distaccarli in Belgio) e che l’appalto avesse il solo scopo di sottrarsi alla contribuzione previdenziale belga (chiaramente ben più onerosa di quella bulgara), dopo aver contestato – senza successo – la validità dei certificati all’ente previdenziale bulgaro, si è rivolta alla Corte d’Appello belga e poi alla Corte di Giustizia Europea.
Quest’ultima, ritenendo dimostrato il carattere fittizio ed esclusivamente evasivo della società distaccante bulgara e conseguentemente dell’appalto, ha ritenuto legittimo il disconoscimento dei certificati previdenziali di distacco europeo emessi dall’ente previdenziale bulgaro, obbligando pertanto il committente a versare, per i lavoratori impiegati, i contributi in vigore in Belgio all’ente previdenziale dello stesso.
Il principio posto dai Giudici europei è assolutamente innovativo, perché fino ad ora i certificati previdenziali – emessi ai sensi del Regolamento CE 987/2009 – erano rimessi alla competenza decisionale dell’ente previdenziale emittente (Bulgaria, in questo caso), ed erano pertanto vincolanti per le autorità del paese ospitante i lavoratori (Belgio, in questo caso), ivi inclusi gli eventuali Giudici chiamati a valutarne la validità.
La sentenza si pone nel solco dell’attuale lotta al c.d. dumping sociale all’interno della Comunità Europea, che porterà, a breve, ad una revisione in senso restrittivo dei Regolamenti Ce sul distacco intra-comunitario dei lavoratori.