La prescrizione delle indennità collegate alla cessazione del contratto di agenzia
Con sentenza n. 14062 pubblicata il 21 maggio 2021, la Cassazione ha ribadito che le indennità spettanti agli agenti e rappresentanti al termine del rapporto, sia l’indennità sostitutiva del preavviso (art.1750 c.c.) che l’indennità di fine mandato (art.1751 c.c.), sono soggette alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2498 n.5 del c.c. e non a quella ordinaria di cui all’art. 2496 c.c.
Come già argomentato in precedenti sentenze, la disposizione di cui all’art.2498 n.5 del c.c. ( “Si prescrivono in cinque anni: (…) 5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”) si applica “a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell’indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell’esigenza di evitare difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto” (Cass. n. 1 5978/2008; Cass. n. 16139/2018).