Domanda di pensione e nuova occupazione
E’ sempre necessario osservare un periodo di inattività tra la domanda di pensione e la successiva rioccupazione
Con Sentenza 14417 del 27 maggio 2019, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione troppo spesso trascurata da coloro che inoltrano all’INPS la domanda di pensione, e cioè l’obbligo, previsto dall’art.10 c.6 del D.Lgs.503/1992 (“Le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive (…..) il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro”) e dall’art.22 della L.153/1969 (“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità’, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti hanno diritto alla pensione a condizione che: (…..) c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione”) di essere in effettivo stato di inoccupazione al momento della domanda e di liquidazione della pensione.
Nel caso di specie, il lavoratore richiedente la pensione si era dimesso in data 28 febbraio, e già in data 1^ marzo si era rioccupato nella stessa azienda e alle medesime condizioni. A seguito di ciò, l’INPS ha revocato la pensione, adducendo la palese simulazione della cessazione del rapporto di lavoro e ottenendo poi ragione, a seguito degli inevitabili ricorsi e dopo una sentenza di primo grado favorevole al lavoratore, nei gradi superiori di giudizio, fino appunto alla Corte di Cassazione.
Il principio non è nuovo, essendo già stato formulato dalla Cassazione in precedenti sentenze.
La legge, pur ammettendo il cumulo tra pensione e attività lavorativa, esige che il lavoratore dipendente sia inoccupato al momento della liquidazione della pensione, e pertanto che debba esistere uno stacco temporale tra la cessazione e la successiva rioccupazione. Sulla durata di questo “stacco temporale” la legge non si esprime, e l’INPS stesso ha parlato di “necessaria sussistenza di un lasso temporale minimo di inattività intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e il successivo reimpiego” (circolare 89 del 10/7/2009), senza tuttavia fornire alcuna misura minima.
Stante quanto sopra, si raccomanda pertanto ai lavoratori che si dimettono per raggiunti requisiti di pensionamento di attendere sempre la comunicazione di liquidazione della pensione da parte dell’INPS stesso (di solito necessita di circa un mese) prima di rioccuparsi, evitando qualsiasi prestazione di lavoro nel suddetto periodo, anche se prestato sotto altre forme (lavoro autonomo, prestazione occasionale, voucher, ecc.), che possa far supporre la continuazione del rapporto di lavoro (formalmente) cessato.