Recepimento della direttiva UE 50/2014

Fondo pensione: il riscatto e il trasferimento non sono più le uniche alternative per il dipendente che cambia lavoro

Con D.Lgs.88 del 21 giugno 2018 è stata recepita in Italia la Direttiva UE n.50 del 2014, che ha introdotto alcune novità normative in materia di previdenza integrativa, tese a favorire (o meglio, a non ostacolare) la mobilità dei lavoratori all’interno della UE.

Il decreto di recepimento apporta novità al D.Lgs.252/2005 su tre fronti: trasparenza, requisiti di accesso alla prestazione, mantenimento della posizione previdenziale all’interno del fondo anche in assenza di nuova contribuzione.

Le novità in materia di trasparenza

Le novità in materia di trasparenza hanno scarsa rilevanza pratica, perché già previste dalle disposizioni applicative dell’autorità di vigilanza – la Covip; la nuova norma introduce comunque il diritto del lavoratore iscritto ad un fondo pensione di ricevere dal fondo stesso, a richiesta, informazioni riguardo: – alle condizioni di accesso alla pensione integrativa, soprattutto in merito alle conseguenze in caso di cessazione del rapporto di lavoro; – al valore delle prestazioni pensionistiche maturate, – alle condizioni che regolano il valore futuro della prestazione integrativa.

Le novità sulla perdita dei requisiti e sui lavoratori che si spostano all’interno dell’UE

Più interessanti invece sono le novità riguardanti la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo e i lavoratori che si spostano all’interno della UE; vengono previste infatti due sostanziali novità:

  1. conseguimento del diritto alla prestazione – in attuazione a quanto previsto dalla Direttiva UE 50/2014, viene modificato il comma 2 dell’art.11 del D.Lgs.252/2005, prevedendo che i lavoratori, che cessano il rapporto di lavoro non per pensionamento e che si spostano nella UE, hanno diritto ad ottenere la prestazione pensionistica complementare con soli 3 anni di contribuzione, contro i 5 ordinari (e ferma restando la maturazione del diritto a pensione nel regime obbligatorio di appartenenza);
  2. mantenimento della posizione previdenziale all’interno del fondo anche in assenza di nuova contribuzione (in alternativa al trasferimento e al riscatto) – in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva UE 50/2014, viene introdotto la lett. c-bis) al comma 2 dell’art.14 del D.Lgs.252/2005, prevedendo che i lavoratori, che perdono il requisito di partecipazione al fondo, possano mantenere la posizione presso il fondo pensione stesso, pur in assenza di ulteriore contribuzione, salvo il caso che la pensione integrativa maturata non sia inferiore all’importo dell’assegno sociale (nel qual caso il lavoratore, previa informativa del fondo stesso, dovrà scegliere tra trasferimento della posizione ad altro fondo o riscatto); non solo, la nuova norma prevede che il mantenimento della posizione sarà l’opzione di default, e scatterà automaticamente in mancanza di diversa scelta del lavoratore.

Si noti che la previsione di mantenimento dell’iscrizione al fondo pensione in assenza di nuova contribuzione, pur essendo stata prevista della Direttiva UE 50/2014 per favorire la mobilità intra-UE dei lavoratori, non è stata recepita nel D.Lgs.252/2005 con riferimento al solo caso del lavoratore che si sposti in altro stato membro (come la previsione di cui al punto 1), ma – come previsto dal punto 6 delle considerazioni preliminari della Direttiva – è stata recepita come regola generale, anche per il lavoratore che rimanga a lavorare in Italia.

Considerazioni

Due considerazioni si impongono, a modesto avviso di chi scrive:

  • in fase di recepimento della direttiva, la riduzione del numero minimo di contribuzione al fondo ai fini dell’ottenimento della prestazione poteva essere estesa anche al caso del lavoratore che si spostasse in Paesi extraUe. Non c’è alcun motivo, infatti, perché le due situazioni debbano essere trattate diversamente, e la motivazione, lodevole e condivisibile, che ha ispirato la Direttiva UE 50/2014 – non ostacolare la mobilità internazionale dei lavoratori – è senz’altro condivisibile anche per i lavoratori che si spostano al di fuori dell’Unione;
  • la Direttiva 50/2014 ha mancato di prevedere la possibilità di trasferimento senza oneri fiscali della posizione da un fondo pensione di un Paese membro ad un altro. Tale situazione, pur possibile, è fortemente disincentivata dalla normativa fiscale italiana, che continua ad assimilarla ad un riscatto, esigendo pertanto la tassazione del montante (al contrario del trasferimento da fondo pensione italiano ad altro fondo pensione italiano, che è esente da tassazione). A questo inconveniente potrà ovviarsi, probabilmente, con l’approvazione del Regolamento Europeo e la conseguente introduzione sul mercato – dei fondi pensione europei P.E.P.P. Pan-European Personal Pensione Products.