La convenienza fiscale del riscatto di laurea e della pace contributiva
Come valutare se conviene riscattare la laurea o “buchi” contributivi?
Con risposta ad interpello n.225 del 23 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate è tornata sull’argomento delle deducibilità/detraibilità della contribuzione volontaria da riscatto, nella fattispecie del riscatto di laurea agevolato e della c.d. “pace contributiva”. La pronuncia fa seguito alla recentissima risposta n.181/2020 sullo stesso argomento, a conferma del grande interesse che questi istituti continuano a suscitare.
E’ noto ormai che il risparmio fiscale, ovvero le minori imposte derivanti dalla deducibilità o detraibilità degli oneri sostenuti per il riscatto di laurea o per la “pace contributiva”, costituisce un elemento fondamentale da considerare per valutare la convenienza complessiva di una operazione di riscatto, convenienza che va valutata unitamente all’incremento potenziale dell’importo della pensione e della possibilità di anticipare la data di maturazione della stessa.
Il nuovo interpello è particolarmente interessante perché muove da un caso concreto spesso riscontrabile, ovvero che l’onere del riscatto di laurea o della pace contributiva venga sostenuto da un genitore dell’interessato, il quale, pur non essendo fiscalmente a carico (perché titolare di redditi superiori ad € 2840,51 annui), non abbia la possibilità di sostenere autonomamente gli oneri di riscatto.
Per quanto riguarda la “pace contributiva”, è la norma stessa (art.20 D.L.4/2019) a consentire che l’onere venga sostenuto anche da “parenti ed affini entro il secondo grado” (senza condizioni), i quali di conseguenza, in osservanza ai principi generali di detraibilità degli oneri, avranno diritto alla detrazione. La detrazione, ricordiamolo, è pari al 50% dell’onere effettivamente versato nell’anno di imposta, e tale detrazione va sempre ripartita in 5 tranches uguali, nell’anno di sostenimento e nei quattro successivi (vedasi anche la risposta n.181/2020 già citata).
Per quanto riguarda invece il riscatto di laurea agevolato, premesso che, come già chiarito dall’INPS, costituisce soltanto una nuova modalità di calcolo dello stesso (attivabile solo da coloro che ricadono od optano per il sistema di calcolo contributivo) e non una nuova fattispecie, devono considerarsi valide le istruzioni già fornite con la circolare 13/E del 31 maggio 2019, pertanto il genitore che sostiene l’onere per conto del figlio potrà: 1) usufruire della detrazione del 19%, se si tratta di riscatto di laurea agevolato per figlio inoccupato e fiscalmente a carico ai sensi dell’art.12 TUIR; 2) portare in deduzione, ai sensi dell’art.10 TUIR, l’intero onere qualora trattasi di riscatto di laurea agevolato per figlio che abbia comunque versato almeno un contributo da lavoro prima della richiesta di riscatto e che sia fiscalmente a carico ai sensi dell’art.12 TUIR.
Quanto sopra, unitamente al fatto che gli oneri da riscatto di laurea e da “pace contributiva” possono essere versati anche a rate senza interessi – fino ad massimo di 120 rate mensili -, comporta che la valutazione del riscatto di cui sopra debba sempre essere accompagnata, oltre che da una stima dell’incremento e della decorrenza della pensione, ad una corretta pianificazione fiscale con ottica pluriannuale, che tenga conto del monte ritenute disponibili e dell’aliquota marginale di chi sostiene l’onere. Solo così il risultato complessivo dell’operazione di riscatto potrà essere ottimizzato.